Disposizioni urgenti e misure di sostegno al settore dell’autotrasporto
(D.L. n.193 del 23/10/2026)
Informiamo la gentile clientela che l’articolo 3 del Decreto-Legge 23 ottobre 2026, n. 193, prevede la possibilità, per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, di richiedere la sospensione dei canoni di leasing finanziario in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027.
Chi può richiedere la sospensione
La misura riguarda le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi, per i contratti di leasing finanziario aventi a oggetto veicoli effettivamente impiegati nell’attività di autotrasporto.
Quali canoni possono essere sospesi
Il cliente può scegliere tra:
- sospensione dell’intero canone, comprensivo della quota capitale e degli interessi;
- sospensione della sola quota capitale.
La sospensione non è automatica: è necessario presentare un’apposita richiesta da parte del cliente e verificare la sussistenza dei requisiti di legge da parte della Società.
Effetti sul contratto
La sospensione comporta l’allungamento del piano di rimborso e il differimento del termine finale del contratto in ragione del periodo di sospensione nonché alla quota parte di interessi maturati nel periodo di sospensione.Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione restano dovuti secondo le modalità previste dal contratto, ovvero secondo eventuali condizioni più favorevoli concordate tra le parti.
Le modalità di corresponsione degli interessi e il piano dei pagamenti aggiornato saranno comunicati al cliente in sede di attuazione della sospensione.
Per il solo esercizio della facoltà di sospensione:
- non saranno applicati interessi di mora, penali o commissioni aggiuntive;
- nei termini previsti dalla disposizione, il contratto non potrà essere risolto o revocato, né potrà essere dichiarata la decadenza dal beneficio del termine;
- non saranno effettuate segnalazioni di insoluto alle banche dati riferite ai canoni legittimamente sospesi.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di leasing e resta fermo qualsiasi altro termine, condizione, agevolazione e/o garanzia di cui al contratto di leasing, nella misura in cui siano compatibili con la sospensione prevista dalla legge.
Spese connesse alla proroga contrattuale
La proroga della durata del contratto potrebbe rendere necessari specifici adempimenti tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aggiornamento dei documenti di circolazione o delle registrazioni relative ai veicoli interessati.
Gli eventuali diritti, tributi e costi sostenuti per tali adempimenti potranno essere posti a carico del cliente ove effettivamente dovuti, documentati e conformi alle condizioni contrattuali applicabili, senza applicazione di ulteriori importi e/o maggiorazioni.
Il cliente sarà informato della natura e dell'importo delle spese eventualmente addebitabili.
Restano fermi gli obblighi relativi alle coperture assicurative, che dovranno essere mantenute per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Come presentare la richiesta
Per agevolare la gestione della domanda, si prega la gentile clientela di scaricare il modulo di richiesta Modulo_sospensione_leasing_autotrasporto_FRAER, da compilare e sottoscrivere da parte del procuratore e/o legale rappresentante, indicando:
- i dati dell’impresa;
- i contratti di leasing interessati;
- la modalità di sospensione prescelta;
- la dichiarazione relativa all’iscrizione all’Albo e all’effettivo impiego dei veicoli nell’attività di autotrasporto;
- le ulteriori informazioni previste nel modulo di richiesta.
Si invita la gentile clientela a trasmettere la richiesta all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Ai fini della gestione della domanda, si considerano la data di invio della richiesta da parte del cliente, le scadenze interessate e i tempi tecnici necessari per interrompere eventuali disposizioni di incasso già predisposte.
La sospensione, previa verifica dei requisiti, decorre:
- dal mese in corso, se la richiesta è inviata entro il giorno 15 del mese, incluso;
- dal mese successivo, se la richiesta è inviata dopo il giorno 15.
Restano fermi il periodo di applicazione della misura, compreso tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027.
Addebiti già predisposti o eseguiti
Se la richiesta riguarda canoni per i quali l’addebito sia già stato predisposto o eseguito, la Società verificherà la possibilità di interrompere l’incasso o di procedere all’eventuale restituzione, tenendo conto dei requisiti di accesso e della decorrenza della sospensione.
Le richieste relative a canoni già pagati prima della presentazione dell’istanza saranno oggetto di specifica valutazione.
Hai bisogno di assistenza?
Per informazioni o assistenza nella presentazione della richiesta, si prega di scrivere all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
La presente informativa potrà essere aggiornata in relazione a successivi chiarimenti normativi o a modifiche intervenute in sede di conversione del Decreto-Legge n.193/2026.